Cassazione Civile Sezione III 30 giugno 2015 n. 13355. L’art. 1915 cod. civ. prevede la perdita del diritto all’indennizzo in caso di doloso inadempimento della denuncia, nonché la riduzione in caso di inadempimento colposo. E’ noto che l’assicurato debba dare avviso all’assicuratore entro tre giorni dal sinistro, ex art. 1913 cod. civ. La Suprema Corte aveva già emesso un precedente arresto (Cass. Civ. Sez. III 11 marzo 2005 n. 5435) con il quale aveva chiarito che affinchè l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’ obbligo di dare avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1915 primo comma cod. civ. (ovvero ai fini della perdita integrale del diritto all’indennità), non si richiede lo specifico e fraudolento intento di recare danno all’assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell’indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo. Ebbene, con questa pronuncia, la Suprema Corte conferma il precedente orientamento (consapevolezza dell’obbligo + consapevole inosservanza = dolo) e lo estende al caso di assicurazione per la responsabilità civile.
Carmine Lattarulo