Cassazione Civile Sez. VI 6 febbraio 2018 n. 2787: la motivazione deve attenersi alle circostanze di fatto del processo e non a enunciazioni di elementi meramente indicativi.
Il fatto.
La Corte di Appello, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, liquidava spese processuali tenendo conto della scarsa difficoltà della controversia. L’avvocato ricorreva in cassazione.
La decisione.
Sebbene, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l’art. 60 comma 5 del regio decreto legge n. 1578 del 1933 consentiva al giudice di attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo, quando la causa risultava di facile trattazione, tuttavia, già questa disposizione normativa, da ritenersi abrogata implicitamente (lex posterior derogat priori), esigeva che la decisione fosse espressamente motivata; la motivazione doveva avvenire con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.
Questo obbligo non è venuto meno per effetto dell’art. 4 della legge n. 794 del 1942, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari (peraltro applicabile solo alla voce degli onorari e non anche a quelle dei diritti) per le controversie di particolare semplicità, disponeva che la riduzione degli onorari non potesse superare il limite della metà.
La Suprema Corte richiama un precedente arresto, “Cass. 21 novembre 2008, n. 2779”, sebbene riteniamo volesse riferisi a Cassazione civile sez. Lav. 21 novembre 2008 n. 27804”, in quanto la prima non esiste. Il Collegio, quindi, conferma principio risalente e cioè che vi sia espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, che non devono limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale ovvero all’aggiunta dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale, per esempio, l’identità delle questioni. Identico principio è stato ribadito in Cassazione civile, sez. I 09 giugno 2006 n. 13478 e Cass. Civ. Sez. Lav. 7 settembre 2007 n. 18829.
Avv. Carmine Lattarulo ©
La scarsa difficoltà della controversia non è motivo di stariffazione delle spese legali
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