Cassazione Civile Sezione III 20 ottobre 2015 n. 21177. Attenersi ai protocolli, nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, esclude complessi accertamenti preventivi sull’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso.
Il caso. Una cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica provocava postumi permanenti. Tribunale e Corte di Appello rigettavano la domanda. Il Supremo Collegio adìto offre, ancora una volta, lo schema che si debba osservare in tema di ripartizione dell’onere della prova, nel caso in cui venga prospettata una ipotesi di responsabilità contrattuale medica: il danneggiato deve provare l’esistenza del nesso causale e il danno riportato; in quanto ai profili di colpa, il danneggiato ha solo oneri di allegazione, non di prova. Tuttavia, in tema di vaccinazione, la Corte alcuna responsabilità ascrive al medico, laddove si sia attenuto ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, trattandosi di una pratica routinaria che escludesse altri e più complessi accertamenti preventivi. La Corte, rimproverando al danneggiato di non aver allegato una manovra errata, circoscrive l’evento nel caso fortuito, ovvero all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso.
La sentenza si pone, tuttavia, in contrasto con altre recenti pronunce della Suprema Corte, la quale aveva individuato la responsabilità del medico anche laddove osservi le linee guida, senza discostarsene [(Cassazione Penale, sezione IV 6 marzo 2015 n. 9923): peraltro in ambito penale vige la regola di salvaguardia dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”]. L’adeguamento del medico alle linee guida non esclude, infatti, né determina di per sé, la colpa dello stesso, contenendo queste solo valide indicazioni generali riferibili al caso astratto (Cassazione penale, sez. IV, 11/07/2012, n. 35922). La Corte si era anche precedentemente espressa in tema di interventi di carattere “routinario” osservando che non si ravvisasse la esimente di “speciale difficoltà”, ai sensi dell’art. 2236 c.c., per il solo fatto che nel corso di esso si fossero verificate delle complicanze (Cassazione civile, sez. III, 22/11/2012, n. 20586). Infatti, anche l’intervento di routine può avere delle complicazioni, che devono essere superate dalla diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (Cassazione civile, sez. III, 29/09/2009, n. 20806).
Avv. Carmine Lattarulo