Cassazione Civile Sezione III 14 luglio 2015 n. 14645. La sentenza ha il pregio di essere un riuscito compendio dei profili del danno sotto tutti gli aspetti della quantificazione. Il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (Cass., 18/7/1989 n. 3352). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all’ effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l’arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all’altro (Cass. 8/2/2012 n. 1781), venendo dunque in rilievo il danno effettivo (Cass. Sez. Un., 11/11/2008 n. 26972; Cass. 12/6/2008 n. 15814). Di alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale, come ad esempio il danno patrimoniale futuro, la valutazione non può tuttavia essere che equitativa (Cass. 12/6/2015 n. 12211). Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo, e non meramente eventuale o ipotetico (Cass. 8/7/2014 n. 15478, Cass. 19/6/1962 n. 1536), nonché alla circostanza dell’impossibilità o estrema difficoltà (Cass. 24/5/2010 n. 12613, Cass. 6/10/1972 n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all’individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell’onere probatorio imposto all’art. 2697 cc (Cass. 11/5/2010 n, 11368, Cass. 6/5/2010 n. 10957; Cass. 10/12/2009 n. 25820, Cass. 4/11/2014 n. 23425), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. In tema di liquidazione del danno è sempre stata intesa dalla Cassazione nel significato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo alla fondamentale funzione di «garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale>>, con eliminazione delle «disparità di trattamento>> e delle «ingiustizie» (Cass. 7/6/2011 n. 12408 ). I criteri da adottarsi al riguardo, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire di addivenire ad una liquidazione che sia equa e congrua. Per essere equa, la quantificazione del danno deve essere adeguata e proporzionata (Cass. 7/6/2011 n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie (Cass. 13/5/2011 n. 10527, Cass. 6/4/2011 n. 7844), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile (Cass. 13/5/2011 n. 10527, Cass. 6/4/2011 n. 7844, Cass. 23/1/2014 n. 1361). Il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all’effettiva natura o entità del danno (Cass. 12/5/2006 n. 11039, Cass. 11/1/2007 n. 392, Cass. 11/1/2007 n. 394), ma deve essere congruo (Cass. 12/6/2015 n. 12211). Per essere congrua, sia sul piano dell’ effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti- sul territorio nazionale, la quantificazione del ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento (Cass. 23/1/2014 n. 1361). La quantificazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso (Cass. 31/8/2011 n. 17879), e pertanto sotto tale profilo non integrale, depone allora per ciò stesso nel senso dell’adozione di un sistema di quantificazione inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità (Cass. 20/5/2015 n. 10263). Così come per il danno non patrimoniale (Cass. 23 aprile 2013 n. 9770, 17 aprile 2013 n. 9231, 7 giugno 2011 n. 12273, 9 maggio 2011 n. 10108), la diversità ontologica degli aspetti (o voci ) di cui (anche) tale categoria generale come detto si compendia, è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (Cass., 12/6/2015 n. 12211). Nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice deve allora garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell’integralità del ristoro nei suesposti termini, sia sotto il profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto (Cass. 12/6/2015 n. 12211) sia avuto riguardo alla congruità della relativa quantificazione. Nella giurisprudenza di legittimità si è sottolineato che il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato/creditore non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o 1’inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie (Cass. 30/6/2011 n. 14402, Cass. 14/9/2010 n. 19517), che si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore. Duplicazioni risarcitorie pertanto non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore (con riferimento al danno non patrimoniale cfr. Cass. 30/6/2011 n. 14402, Cass. 6/4/2011 n. 7844). E’ invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, provvedendo al relativo integrale ristoro (Cass. 13/5/2011 n. 10527, Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972). In ordine alla quantificazione di tale danno, va esclusa la possibilità di applicarsi in modo “puro” parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale (Cass. 23/1/2014 n. 1361). Del pari inidonea è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza dì qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio (Cass. 23/1/2014 n. 1361). Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un’adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (Cass. 7/6/2011 n. 12408). Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (Cass., 7/6/2011 n. 12408, Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972, Cass. 13/5/2011 n. 10527). Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. (Cass. 19/5/1999 n. 4852). Tale sistema costituisce peraltro solo una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili. Essendo la liquidazione equitativa del quantum dovuto per il ristoro del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, è altresì da escludersi che l’attività di quantificazione del danno sia di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (Cass. 7/6/2011 n. 12408, Cass. 19/5/2010 n. 12918, Cass. 26/1/2010 n. 1529). Il giudice è allora tenuto a dare conto dell’esercizio dei propri poteri discrezionali, e, perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (Cass. 20/5/2015 n. 10263, Cass. 30/5/2014 n. 12265, Cass. 19/2/2013 n. 4047, Cass. 4/5/1989 n. 2074, Cass. 13/5/1983 n. 3273), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. Incongrua è pertanto la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella che «l’ambiente sociale accetta come compensazione equa» (Cass. 20/5/2015 n. 10263).
Avv. Carmine Lattarulo