Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 gennaio 2014 n. 2076. Secondo la Cassazione, è da ritenersi “pienamente legittimo” il pagamento della schedina al titolare della ricevitoria, avvenuto “previo ritiro del documento di legittimazione in originale”, in quanto il regolamento del concorso è tale “da rendere inopponibile a SISAL il malgoverno che del relativo importo aveva poi fatto l’accipiens.” “Peraltro – prosegue la Cassazione -, considerato che, in tema di concorsi pronostici, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore, disciplinano il contratto complesso ed unitario che lo stesso conclude con l’ente gestore al momento della giocata, l’impugnante, che non ha mai confutato la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della sua azione nei confronti di SISAL, non poteva sottrarsi alla contestazione della lettura che di quelle disposizioni ha dato il giudice di merito, sulla stessa fondando l’operata scelta decisoria”.
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