Corte di Cassazione 2 luglio 2014 n. 15135. L’anatocismo (applicazione di interessi su interessi) trimestrale applicato dalla banca al conto corrente non può essere sostituito con anatocismo di diversa periodicità, per esempio annuale, anch’esso illegittimo: secondo le Sezioni unite, va escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all’anatocismo dall’art. 1283 Cc, per difetto del requisito della normatività di tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale. Secondo l’evoluzione storica dell’istituto e dal D.M. 24 aprile 1992, nel prevedere per la Banca d’Italia il potere di emanare istruzioni per determinare la metodologia di calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti, si è stabilito che i tassi di interesse devono essere indicati al valore nominale ed essere riportati su base annua, con indicazione della periodicita di capitalizzazione. Ma è erroneo il fatto che la chiusura periodica del conto con liquidazione del saldo e conseguente trasformazione in capitale deve operare paritariamente e nella specie per gli interessi liquidati in favore del cliente era prevista la capitalizzazione annuale.
Avv. Carmine Lattarulo