Non esiste alcuna limitazione dell’art. 141 d.lgs 209/2005 con l’ambito di applicazione di cui agli artt. 145 e 149 d.lgs 209/2005. L’art. 141 deve applicarsi in ogni caso. Non è detto chiaramente, ma tanto emerge da una lettura costituzionalmente orientata e dalle precedenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione. La Corte Costituzionale, con arresto del 26 giungo 2009 n. 191, ha affermato che non esiste alcun contrasto dell’art. 141 d.lgs 209/2005 con l’art. 24 Cost., in quanto “l’impresa del responsabile civile può intervenire nel giudizio consentendo l’estromissione dell’altra e contro la quale la prima può agire in rivalsa”;
ha aggiunto che detta disposzione normativa “si limita a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”. Identico principio è stato espresso in precedente arresto Corte Costituzionale 23 dicembre 2008 n. 441. La Corte era intervenuta sei mesi prima, per affermare stentoreo principio: “le disposizioni di cui all’art. 141 ss. del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), secondo una lettura costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso” (Corte Costituzionale, 13 giungo 2008 n. 205).
L’introduzione dell’art. 141 d.lgs 209/2005 risponde a precise esigenze di tutela di una parte processuale, quale il trasportato, che non deve essere costretto a dimostrare la responsabilità del vettore. Questo principio proviene da un orientamento cristallizzatosi in ambito di legittimità, ova la III Sezione della monofilattica Corte di Cassazione Civile, con sentenza del 26 febbraio 2004 n. 3638: “la giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata su un’interpretazione dell’art. 2054 cod. civ. che consente al terzo danneggiato, a causa di collisione tra il veicolo su cui era trasportato e un altro veicolo, di avvalersi, per ottenere il risarcimento dell’intero danno, della presunzione di responsabilità prevista dal primo comma di detta norma, nonché dal vincolo solidale stabilito dall’art. 2055 c.c., primo comma, e derivante dalla pari responsabilità nella causazione del sinistro, presunta, a carico dei conducenti dei veicoli scontratisi, dal secondo comma dell’art. 2054 c.c. Nei rapporti interni tra i conducenti, invece, il debito è ripartito in proporzione della effettiva colpa di ciascuno, o, in difetto di prova, in parti uguali (art. 2055 II e III comma c.c.). Pertanto, il trasportato può sceglieredi agire nei confronti di uno soltanto dei soggetti responsabili a norma dell’art. 2054 cod. civ. secondo comma perché se un evento dannoso è imputabile a più persone è addebitabile a tutti in egual misura”1. In virtù della richiamata sentenza, deve applicarsi l’art. 2054 comma I e II, nella parte in cui si inverte l’onere della prova nei confronti del conducente convenuto che deve provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e laddove si inverte ancora una volta l’onere della prova a carico di ambedue i conducenti ritenuti presuntivamente responsabili in egual misura. Pertanto, tale orientamento pressocchè consolidato perchè riferentesi ad una sentenza della Cassazione del 2004, si poggia essenzialmente su una facoltà di scelta del trasportatato ad agire nei confronti dell’uno o dell’altro conducente, perché sono costoro che devono dimostrare di non essere stati responsabili o di non esserlo in egual misura.
La III Sezione della Suprema Corte, con arresto del 20 dicembre 2001 n. 16077, aveva superato la distinzione ancestrale del trasportato a titolo amichevole da quello oneroso: “la presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo in circolazione prevista dall’art. 2054 del cod. civ. tutela anche il trasportato, tale che sia il titolo del trasporto e, quindi, anche nell’eventualità del trasporto a titolo di cortesia”. Detta distinzione era già caduta con precedente arresto della stessa Sezione, del 26 ottobre 1998 n. 10629: “l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevono danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposzione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma III per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Avv. Carmine Lattarulo
1Cass. Civ. Sez. III 26 novembre 1998 n. 11985.