Cassazione Civile Sez. VI 19 marzo 2018 n. 6703: il danneggiato non deve provare la decorrenza e la natura della macchia sull’asfalto.
Il fatto.
In primo e secondo grado, un motociclista si vedeva rigettare la sua domanda risarcitoria per danni subiti a seguito di caduta al suolo per la presenza di materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato. Ricorreva in Cassazione.
La decisione.
E’ noto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (cfr, ex multis: recenti Cass. 27/03/2017 n. 7805; Cass. 11/03/2016 n. 4768; Cass. 22/03/2016 n. 5622; Cass. 23/03/2016 n. 5695; Cass. 12/03/2013 n. 6101; Cass. 18/10/2011 n. 21508; Cass. 18/07/2011 n. 15720; Cass. 13/07/2011 n. 15389; Cass. 20/11/2009 n. 24529; Cass. 19/11/2009 n. 24419; Cass. 3/04/2009 n. 8157; Cass. 25/07/2008 n. 20427; Cass. 6/06/2008 n. 15042).
Non rileva, quindi, che il danneggiato non alleghi, nè provi da quanto tempo sia presente la macchia di sostanza scivolosa sulla carreggiata, né di che tipo di sostanza si tratti. Non è onere del danneggiato dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode; l’onere probatorio è posto, invece, a carico della pubblica amministrazione.
Avv. Carmine Lattarulo ©
L’asfalto scivoloso è insidia
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