Cassazione Civile Sent. Sez. III 25 settembre 2018 n. 22544: l’avvocato, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente; tuttavia, può essere indicatario di pagamento, ex art. 1188, comma 1, cod. civ..
Il fatto.
Una società finanziaria sosteneva di aver affidato ad un avvocato una procura generale alle liti per atto notarile, priva, però, del potere di incassare e rilasciare quietanze, sebbene l’avvocato avesse, nondimeno, ottenuto dalla cancelleria dell’ufficio esecuzioni del Tribunale diversi mandati di pagamento. Lamentava, inoltre, la condotta omissiva e gravemente negligente dei funzionari di cancelleria. Il Tribunale accoglieva le istanze della società, che venivano respinte in appello. La società, quindi, ricorreva in Cassazione.
La decisione.
Il procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore” (Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 1971, n. 1199, Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 1998, n. 8927). Ciò non toglie, tuttavia, che pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, la legittimazione dell’avvocato a riscuotere i crediti possa trovare titolo nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188, comma 1, cod. civ., di ricevere la prestazione, quale mero indicatario di pagamento. La Cassazione precisa le differenze tra i due ruoli: l’art. 1188 cod. civ., “dopo avere enunciato la regola che il pagamento deve essere fatto al creditore, consente che questi può commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri”; orbene, “il fatto che la legge distingua tra rappresentante e indicatario di pagamento (denominato anche adiectus solutionis causa), implica, poi, che la designazione del secondo, avviene al di fuori di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, come si ricava logicamente dal fatto che le due categorie di soggetti sono indicate distintamente” (Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 1997, n. 5579). Ne deriva, dunque, che, a prescindere dall’esistenza di un (espresso) potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, l’avvocato possa porsi come indicatario di pagamento.
Avv. Carmine Lattarulo ©
L’avvocato può incassare le somme anche in difetto di procura speciale
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