Cassazione Civile Sezioni Unite 7 luglio 2022 n. 21514: si tratta di un’azione atipica, di talchè l’impresa designata può agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) pretendendo da uno qualsiasi dei responsabili l’intero importo pagato; la prescrizione è decennale, la competenza per territorio è quella del domiclio del Fondo, l’azione può essere promossa in via monitoria, ma il responsabile può contestare il pagamento negando ogni propria responsabilità.
La questione.
L’azione di recpero del Fondo di garanzia verso il responsabile del sinistro è un’azione di regresso ovvero di surrogazione, ovvero nessuna delle due, con inevitabili conseguenze di effetto partico?
La decisione.
Si esamini l’art. 292 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005):
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese. 2. Nel caso previsto dall’aarticolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Il primo comma prevede una ipotesi di regresso nei casi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, veicolo scoperto da assicurazione, circolazione prohibente domino, veicolo estero con targa non corrispondente o non piu’ corrispondente allo stesso veicolo.
Il secondo comma prevede una ipotesi di surrogazione allorquando il veicolo risulti assicurato presso una impresa in liquidazione coatta.
Regresso e surrogazione. Quali sono le conseguenze pratiche?
Secondo un primo orientamento, con l’azione di regresso di cui al comma 1 dell’art. 292 citato l’impresa designata esercita un diritto di ripetizione nuovo e proprio, conferitole dal legislatore per il fatto di gestire pubblico denaro con destinazione mutualistica, mentre con quella di surrogazione, di cui al comma 2 del medesimo art. 292, esercita (nei confronti dell’impresa, in liquidazione coatta, presso la quale risulti assicurato il veicolo danneggiante) un diritto derivato da quello del danneggiato.
Secondo una seconda impostazione, sia le disposizioni di cui al comma 1 che quelle di cui al comma 2 dell’art. 292, regolano fattispecie di surrogazione riconducibili alla previsione normativa dell’art. 1203, n. 5, c.c.; pertanto, anche con l’azione di cui al comma 1, l’impresa designata subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del danneggiato, in quanto non adempie un debito proprio, ma è tenuta per legge a pagare un debito altrui.
La differenza rileva sotto l’aspetto pratico, come si vedrà in seguito, sulla prescrizione, sulle prerogative nei confronti dei vari responsabili e quindi sull’applicabilità degli artt. 1299 e 2055 c.c. (regresso per quota o per l’intero); sulle modalità di contestazione del pagamento, sulla competenza territoriale, sulle modalità di azionamento del credito vantato.
La dcisione è stata demandata alle Sezioni Unite, in quanto vi sono tre orientamenti:
1. Secondo un primo orientamento, l’azione di recpero del Fondo sarebbe una “azione di regresso”, che non trova titolo nel diritto del danneggiato al risarcimento dei danni (derivante da fatto illecito), ma sarebbe un’azione autonoma e specifica prevista dalla legge (Cass. 10/03/1997, n. 10176; Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303; Cass. 17/01/2017 n. 930). I caratteri di autonomia e specificità ex lege propri di tale azione comportano come conseguenza che l’illecito costituisce il “presupposto” e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell’indennizzo, anche in via transattiva. Poiché il diritto cui si ricollega l’azione in parola non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, tale azione sarebbe soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale (Cass. 11/05/2007, n. 10827; Cass. 19/06/2013, n. 15303 e Cass. 17/01/2017, n. 930). Inoltre, questo orientamento ritiene che non operino gli artt. 1299 e 2055 c.c. e, pertanto, nel caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nel caso di incidente causato da un conducente diverso dal proprietario del veicolo), l’impresa designata può pretendere l’intero.
2. Secondo altro orientamento, l’azione recuperatoria ex art. 292 deve essere ricondotta all’ambito della surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, c.c., attribuendosi all’impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato (Cass., sez. un., 11/11/1991, n. 12014; Cass. 15/01/2002, n. 366; Cass. 17/09/2005, n. 18446; Cass. 6/07/2006, n. 15357). L’espressione usata dalla legge “azione di regresso” (art. 29, comma 1, I. n. 990 del 19699) sarebbe «atecnica e imprecisa» ed è riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 5); infatti, l’impresa designata che ha risarcito il danno si surroga al danneggiato nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato e in tale prospettiva «il diritto di regresso (meglio di rivalsa) spettante alla impresa designata nei confronti del responsabile dell’incidente» sarebbe soggetto al termine di prescrizione biennale, traducendosi nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito (Cass. 15/01/2002, n. 366). Non solo: in punto di decorrenza del termine di prescrizione, secondo un suborientamento di questo secondo orientamento (si perdoni la ripetizione) il termine decorre dall’esecuzione del pagamento al danneggiato (Cass. 6/07/2006, n. 15357), mentre secondo altro suborientamento di questo secondo orientamento, il termine decorrerebbe dalla comunicazione di surrogarsi nel credito trasmessa dall’impresa assicuratrice (Cass. 17/05/2007, n. 11457).
3. Secondo un terzo orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’azione dell’impresa designata sarebbe un’azione speciale non assimilabile né allo schema dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Infatti, secondo Corte di Cassazione del 6 ottobre 2016, n. 20026, in punto di applicabilità dell’art. 2055 c.c., questa ha escluso il frazionamento interno del regresso secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati ex art. 2055 c.c. (ovvero ex art. 1299, terzo comma, c.c.) sulla base delle considerazioni contenute in una precedente decisione (Cass. 1/02/2011, n. 2347) e secondo cui (l’azienda designata per) il Fondo ha il diritto di agire in “regresso” per l’intero, proprio perché l’obbligazione ex lege gravante sul Fondo in favore del danneggiato è sostitutiva di quella dei responsabili civili e non solidale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2055 c.c..
Le Sezioni Unite propendono per il terzo orientamento.
Non è del tutto infrequente che il legislatore utilizzi termini aventi un significato giuridico ben preciso in modo improprio ed atecnico, sicché l’argomento testuale non è di per sé particolarmente significativo.
Risulta del tutto evidente il fine solidaristico della contribuzione della generalità degli assicurati alla alimentazione del Fondo, che si riverbera sul carattere delle erogazioni del medesimo, a rimborso delle somme anticipate – per la liquidazione dei danni derivanti dal sinistro – dalle imprese designate (Corte Cost. 1/03/1973, n. 24 e 18/12/1987, n. 560). Il carattere solidaristico dell’obbligazione posta ex lege in capo all’impresa designata per il Fondo, ispirato da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale e accentuato dalle ricordate modalità di alimentazione, conforma nettamente la natura e la disciplina dell’azione prevista dal primo comma dell’art. 292 del d.lgs. n. 209 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), che risultano del tutto peculiari. All’esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l’esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all’impresa designata. Quindi, secondo le Sezioni Unite, l’azione di recupero va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo nell’interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. L’atipicità del vincolo solidale esistente tra l’obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo, avente carattere sostitutivo della prima, comporta quanto segue:
• l’impresa designata può agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, circolazione prohibente domino, veicolo estero con targa non corrispondente o non piu’ corrispondente allo stesso veicolo, con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell’ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l’impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all’obbligo assicurativo) l’intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l’art. 1299 né l’art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l’altro è tenuto per l’intero;
• pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall’intervento del Fondo natura risarcitoria, l’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l’oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità;
• la competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, cioè del Fondo;
• essendo espressamente previsto nel primo comma dell’art. 292 cda, il credito vantato può essere azionato in via monitoria;
• il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.
Avv. Carmine Lattarulo ©