Corte di Cassazione Sez. VI 28 maggio 2020 n. 10024: attiene alla circolazione stradale la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur avvenuta dopo la sosta e determinata dall’intento di non fare uscire un passeggero.
La questione.
Si discute se sia risarcibile il danno al passeggero procurato dalla chiusura o apertura di portiera di auto anzitempo in sosta.
La decisione.
Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.
Le Sezioni Unite, con arresto n. 8620/2015, precisarono che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, escludendo solo l’ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalità.
Con sentenze n. 1284/2004 e n. 18618/2005, il Supremo Collegio ritenne afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo.
Sulla scorta di questi principi, è facile concludere che attiene alla circolazione stradale la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur avvenuta dopo la sosta e determinata dall’intento di non fare uscire un passeggero.
La sentenza non offre altri spunti, ma il merito, tuttavia, di incidere maggiormente nel concetto di circolazione, istituto non meglio compreso dall’interprete.
Va aggiunto che il legislatore ha istituito l’assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l’art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale (Corte Cost. 29 marzo 1983 n. 77).
Il principio ispiratore non è tuttavia solo di rango costituzionale, ma anche comunitario, come chiaramente affermato dalla Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.9.2009 e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, persino in area provata (Cass. Civ. n. 1280/2019), sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere (Cass. Civ. Sez. Unte 29 aprile 2015 n. 8620). Qualunque movimento rientra nella copertura assicurativa, è indifferente l’uso che se ne faccia (Cass. Civ. Sez. III 19 ottobre 2016 n. 21097), non rileva la distinzione tra movimento dell’intera massa del veicolo e movimento d’una sua parte, nè la distinzione tra veicoli monofunzionali e polifunzionali, tanto meno che il movimento non sia orizzontale (Cass. Civ. Sez. III 19 febbraio 2016 n. 3257),
Avv. Carmine Lattarulo ©
Le dita nella portiera di auto in sosta sono risarcite dall’assicuratore del veicolo
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