Cassazione Civile Sezione III 20 giugno 2014 n. 14092. La Corte di Cassazione respinge la richiesta di danno da lesioni non indicate nel modello di constatazione amichevole, ma coglie l’occasione per ribadire un concetto già precisato: sebbene il modulo di constatazione amichevole, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, rappresenti una presunzione iursi tantum che il sinistro si sia svolto con le modalità ivi indicate (Cass. Civ. Sez. III 24 febbraio 2014 n. 4285), è altrettanto vero che laddove non produca tale presunzione non vincola neppure il responsabile che si sia assunto la responsabilità. La Suprema Corte, a Sezioni Unite del 05 maggio 2006 n. 10311, aveva dovuto risolvere un contrasto insorto tra le Corti in merito alla valenza del modulo di denuncia e segnatamente della confessione contenuta in qualsiasi atto processuale resa da un litisconsorte nei confronti dell’altro. Prima di questo arresto, le dichiarazioni rese da un litisconsorte formavano prova piena contro colui che le aveva rese, ai sensi del secondo comma dell’art. 2733 c.c. Le Sezioni Unite tendono ad abrogare implicitamente detto comma, in quanto sostituiscono la natura processuale del litisconsorzio con quella sostanziale; ne consegue che, non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall’altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente. In altre parole, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole (c.i.d.) che sia stata resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non vale come piena prova neanche nei confronti del solo confitente ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendosi applicare l’art. 2733 comma 3 c.c. in ogni caso, giammai il secondo comma. Riassumendo, dal 2006: non esiste alcun automatismo di condanna conseguente ad ammisssione di responsabilità da parte dello stesso confitente, dovendosi ottenere un giudizio unitario nei confronti di tutti i litisconsorti sostanziali e non solo processuali; a fortiori, non esiste alcun automatismo di condanna del litisconsorte non confitente (assicuratore) a fronte della confessione resa dal litisconsorte confitente; il valore di confessione viene, quindi, liberamente apprezzato dal giudice. Questo orientamento è stato ribadito con la sentenza del 20 giugno 2014.
Carmine Lattarulo