Cassazione Civile Sez. III 3 settembre 2019 n. 21975: l’ATP, pur essendo un procedimento giurisdizionale, è finalizzato al componimento della lite e non può intendersi come una fase giudiziale.
Il quesito.
Si discute se le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo debbano considerarsi spese legali o extraprocessuali oppure se debbano essere liquidate come spese giudiziali.
La decisione.
Il Supremo Collegio ha indicato questo nuovo principio: le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale; difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis cpc, per quanto in parte “giurisdizionalizzata”, è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a un’autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l’ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite e vanno liquidate secondo le tariffe forensi.
Suddetto principio amplifica il diritto di cittadinanza delle spese legali, rispetto a quelle giudiziali, secondo il quale la Cassazione ha più volte affermato che le prime, pur entrando in conflitto con le seconde (perché parzialmente assimilabili alla fase studio dell’attività giudiziale), vanno liquidate come danno emergente, laddove (ricordiamo): 1) abbiano carattere di autonoma rilevanza rispetto alla attività giudiziale [ciò accade quando l’esito vittorioso della lite poteva facilmente prevedersi nella fase stragiudiziale attraverso tutti gli elementi probatori ivi raccolti (cd valutazione “ex ante”)]; 2) siano allegate e provate, secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. Civ. Sez. Unite sentenza n. 16990 del 10/07/2017; Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 2644 del 02/02/2018).
Ebbene, in questo principio monolitico, sulla scorta di quanto precede, l’ambito delle spese legali ovvero stragiudiziali ha maggiore respiro e ne risulta mediamente allargato. Infatti, l’accertamento tecnico preventivo, pur essendo a pieno titolo un procedimento giurisdizionale, in quanto procedimento speciale, inserito nel libro quarto del codice di procedura civile tra i procedimenti sommari, cionondimeno va liquidato alla stregua di spese legali e, quindi, come danno patrimoniale conseguente all’illecito, piuttosto che come spesa di carattere giudiziale.
In estrema sintesi ed in ultima analisi, il Supremo Collegio affianca al principio della conversione delle spese legali in quelle (della fase studio) delle spese giudiziali, l’opposto assioma della conversione delle spese giudiziali (ATP) nelle spese legali.
Avv. Carmine Lattarulo ©