Cassazione Civile Sezioni Unite 10 luglio 2017 n. 16990: tuttavia, la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi e vanno risarcite in ragione del presumibile esito futuro del giudizio, con esclusione di quelle inutili e superflue.
Il fatto.
Si riassume la vicenda solo in relazione al principio di diritto che interessa il presente articolo. In una azione risarcitoria promossa da un agricoltore per danni alle colture, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in prima istanza, ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in appello, rigettavano, tra le altre richieste, quella delle spese stragiudiziali, rigurdanti appunto la controversia prima del giudizio. La questione veniva sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.
La decisione.
Le Sezioni Unite incidono nel solco di principio risalente (Cass. Civ. n. 997 del 2010) confermato recentemente (Cass. Civ. n. 6422 del 2017), ribadendo che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare. Rilevata la delicatezza dell’argomento che riguarda numerosi interpreti, si riporta il testo originale delle Sezioni Unite: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
Le Sezioni Unite precisano che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi …”.
Ovviamente, le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Deriva da quanto precede che non potranno essere risarcite spese inutili o superflue al fine del raggiungimento di una composizione della lite: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”.
In ultima e definitiva analisi, consegue che “non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte …”.
Avv. Carmine Lattarulo