Cassazione Civile Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565: non rileva l’esito negativo delle trattative oppure la presunta inevitabilità della lite.
La questione.
Si discute se le spese stragiudiziali o legali, cioè quelle che appartengono alla fase precedente la lite, debbano essere liquidate confondendole in quelle giudiziali (fase studio della controversia), oppure se debbano essere liquidate separatamente ed autonomamente.
La decisione.
L’autonomia del compenso per le attività stragiudiziali non risiede nella presunta inevitabilità della lite, nell’unitarietà dell’interesse del cliente, neppure nell’esito negativo delle trattative. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento.
La sentenza non offre altri elementi di interesse, ma si inserisce nel solco già inciso dell’autonomia delle spese stragiudiziali rispetto a quelle giudiziali.
Sovente si assiste al criterio opposto, la conversione delle spese giudiziali (per esempio dell’ATP) nelle spese stragiudiziali stragiudiziali (Cassazione Civile Sez. III 3 settembre 2019 n. 21975). La Cassazione aveva anche avvertito che la forzosa conversione delle spese stragiudiziali (o legali) in quelle giudiziali avrebbe comportato il rischio di una confusione: “la confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del danno emergente, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 13 marzo 2017 n. 6422, Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685) … “l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 13 marzo 2017 n. 6422, Cass. Civ. Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685). Ad esempio, ancora nella circolazione stradale, le spese stragiudiziali sono liquidate come danno patrimoniale accessorio che subisce il danneggiato, piuttosto che come spese giudiziali (Cass. Civ. Sez. Unite 10 luglio 2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. VI 2 febbraio 2018 n. 2644; Cass. Civ. Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685).
Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Unite 30 ottobre 1992 n. 11847), non bisogna confondere il diritto con l’azione che compete allo stesso; l’esercizio del diritto è diverso dalla proponibilità in concreto dell’azione giudiziaria: “l’esercizio del diritto non deve avvenire necessariamente mediante l’esperimento dell’azione giudiziaria, ma può essere attuato anche con qualunque altro atto consentito dalla legge”, come, ad esempio, la lettera raccomandata, definita da validi esponenti “semplice fattispecie complessa”, atto giuridico in senso stretto (Cass. Civ. Sez. III 09 febbraio 2000 n. 1444; Cass. Civ. Sez. I 15 maggio 1980 n. 3206).
Il diritto, pertanto, nasce prima dell’azione e da essa si distingue. La diversa posizione concettuale del diritto, che inizia nella fase stragiudiziale, giammai in quella giudiziale, solo eventuale quest’ultima, comporta la necessaria conclusione che la posizione di equilibrio di tale diritto nasca nella fase stragiudiziale, non in quella giudiziale; in materia assicurativa è stato, ad esempio, affermato che “l’intervento di un professionista […] è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia” (Cass. Civ. Sez. III 31 maggio 2005 n. 11606).
L’autonomia della fase stragiudiziale rispetto a quella giudiziale raggiunge un definitivo approdo con l’introduzione della mediazione obbligatoria (legge n. 98 del 9 agosto 2013) e della negoziazione assitita (d.l. 12.9.2014 n. 132), atteso che è stato assegnato all’avvocato un ruolo centrale proprio nella fase stragiudiziale per l’adozione di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. Infatti, è stata introdotta la apposita tabella B 25 bis, in materia di mediazione e negoziazione assistita, con l’art. 5 comma III del decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, affiancandola alla tabella 25 del dm 55/2014 attiente le spese stragiudiziali.
La tabella B 25 bis, aggiungendosi alla tabella 25 del dm 55/2014 delle prestazione di carattere stragiudiziale, determina uno zoccolo duro, una decisa autonomia di questa fase stragiudiziale, di talchè, diventerà sempre più difficoltosa una ardita conversione o confusione di queste ultime nelle spese giudiziali.
Avv. Carmine Lattarulo ©