Corte di cassazione – Sezione I civile – sentenza 10 gennaio 2014 n. 372. All’imputato di un procedimento per abusi sul figlio non possono essere vietati gli incontri con lo stesso. Nel 2012, la Corte territoriale aveva emesso un provvedimento provvisorio – revocabile in ogni momento in caso di nuovi elementi – nel quale si disponeva l’affido del minore al servizio sociale fermo restando il collocamento presso la madre; un supporto terapeutico per il padre, e l’organizzazione di incontri protetti tra padre-figlio con tutti i necessari interventi di sostegno. Con la previsione che tali regole dovessero rimanere in vigore fino a diversa indicazione dell’autorità giudiziaria. Ad avviso della Corte di Appello, la ripresa dei rapporti con il padre rispondeva agli interessi del ragazzino “senza attendere la conclusione, prevedibilmente non vicina, del procedimento penale a carico del padre, dato il rischio segnalato dal consulente tecnico, che l’ulteriore indugio possa rendere impossibile il ripristino della relazione tra padre e figlio, con grave danno per quest’ultimo”.Non solo sempre per i giudici dell’appello, con motivazione immune da vizi secondo gli ermellini, “ancora di più, quel rapporto va comunque recuperato, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, la cui pendenza giustifica l’adozione delle opportune cautele, non potendosi escludere, attraverso un sostegno terapeutico, il recupero della genitorialità pur nella eventualità che risultino accertati gli episodi ascritti”.Alla madre che sosteneva che così il minore non veniva tutelato e lo si esponeva al rischio di incontrare chi ne aveva abusato, la Cassazione ha dunque replicato che <<la ripresa dei rapporti padre-figlio circondata peraltro da stringenti cautele>>, è stata decisa dalla Corte di Appello <<sul rilievo, basato sugli esiti di indagini peritali appositamente disposte, che ulteriori indugi avrebbero comportato la definitiva irrecuperabilità della relazione padre-figlio con grave danno per quest’ultimo>>. Mentre l’ulteriore affermazione sull’eventuale fondatezza delle accuse, <<ha carattere puramente rafforzativo di tale ratio>>. © RIPRODUZIONE VIETATA
Le visite del padre non sono impedite dal procedimento per abusi.
Articolo precedente