Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 8 ottobre 2013 n. 22892. Il regolamento di condominio che limita i diritti di uso delle proprietà individuali, per esempio restringendo le attività consentite, per essere applicabile deve essere stato accettato in forma scritta dal soggetto. Tuttavia qualora dall’attività, l’apertura di un bar con vendita di alcolici, siano poi dipesi rumori e suoni superiori ai valori consentiti dalla legge, la domanda di risarcimento del danno morale, biologico e patrimoniale, deve comunque essere presa in considerazione e non può essere dichiarata assorbita. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 22892/2013. La Corte territoriale ha emesso due principi. Il primo: la deliberazione condominale aveva inciso negativamente sull’utilizzabilità e destinazione delle parti dell’edificio non di proprietà comune ma di proprietà esclusiva e quindi, comportando un restringimento dei poteri e delle facoltà che il condomino “aveva iure domini, sulla proprietà immobiliare individuale, richiedeva che il consenso della delegata fosse espresso in forma scritta ai sensi dell’articolo 1350 del codice civile: il che non era accaduto. Il secondo: accolta invece la richiesta di valutazione del ristoro del danno morale, biologico e patrimoniale (deprezzamento del valore del proprio immobile) conseguenti ad immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità, provenienti dagli esercizi commerciali ubicati nei locali di proprietà del convenuto. “Non v’è dubbio che tali danni (art. 844 c.c.) – osserva la sentenza – presentano profili di autonomia rispetto alla denuncia di violazione delle norme del regolamento condominiale, per cui il rigetto di tale ultima domanda non poteva esimere il giudicante dall’esame della prima ( cd assorbimento)”.
Legittima la richiesta di risarcimento per l’apertura del bar rumoroso.
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