Corte di cassazione – Sezione II civile – sentenza 14 gennaio 2014 n. 629. È giustificato il recesso dell’acquirente dal preliminare di compravendita se il venditore non rilascia il certificato di abitabilità dell’immobile, in quanto si tratta di un requisito essenziale del bene idoneo ad incidere sulla sua funzione economico sociale. La Suprema corte ricorda che “la Corte territoriale ha rilevato che la certificazione in questione non era intervenuta neppure nel corso del giudizio. Di qui la corretta valutazione del grave inadempimento e l’applicabilità dell’art. 1460 cod. Civ”. In precedenza la Cassazione ha ritenuto, in simili casi, anche sussistere l’aliud pro alio, affermando che «nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poiché vale ad incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico – sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato, rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio”>>. Una posizione che poi ha gli ermellini hanno ritenuto di <<mitigare>>, escludendola <<solo nel caso in cui sia intervenuto il successivo rilascio del certificato>>. Non solo, per i giudici <<l’assenza del certificato rende ininfluente la questione relativa agli obblighi relativi al preliminare e al definitivo, posto che la Corte territoriale ha chiarito che non si giunse al definitivo proprio in relazione a tale circostanza. In ogni caso, la Corte territoriale ha chiarito che nel preliminare non si faceva cenno al certificato di abitabilità di cui eventualmente il promittente venditore era venuto a conoscenza successivamente ed al quale non poteva ritenersi che avesse rinunciato>>.