Cassazione Civile Sez. III 28 febbraio 2019 n. 5820: l’art. 32 comma 3 quater della legge 27/2012 esalta, ma al tempo stesso grava di maggiore responsabilità, il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.
Il caso.
Si discute se il danno biologico per lesioni di lieve entità debba essere riscontrato solo attraverso l’esame strumentale, ovvero anche mediante l’esame medico.
La motivazione.
Il comma 3 ter dell’art. 32 della legge n. 27/2012 ha modificato il comma 2 dell’art. 139 del codice delle assicurazioni (d. Igs. 7.9.2005 n. 209), aggiungendovi il seguente periodo: “in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Il comma 3 quater della stessa norma stabilisce invece (senza modificare testualmente il codice delle assicurazioni): “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Ai fini della prova del danno biologico, il discrimine delle due norme è il seguente: il comma 3 ter richiede un accertamento strumentale, mentre il comma 3 quater considera adeguato riscontro l’accertamento medico legale.
La Corte aveva già detto con sentenza 26 settembre 2016, n. 18773 che i commi 3 ter e 3 quater, dell’art. 32 di. 1/2012, sono norme non diverse tra loro, che dettano identici precetti; – tutte e due le norme non fanno che ribadire il principio già emerso dal diritto vivente, secondo cui il danno biologico è solo quello suscettibile di accertamento medico legale; – le due norme vanno dunque intese nel senso che l’accertamento del danno non può che avvenire con i consueti criteri medico legali: e dunque l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali; – tali criteri inoltre non sono “non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”. Alla citata pronuncia, la Cassazione ha dato continuità con l’ancor più recente sentenza n. 1272 del 19/01/2018, con la quale ha precisato che: “l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».
Ebbene, la normativa, introdotta dal legislatore nel 2012, ha avuto come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità, cioè quelle che si individuano per gli esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento. Ciò è del tutto ragionevole se sol si considera che le richieste di risarcimento per lesioni di lieve entità sono – ai fini statistici (cioè ai fini che assumono grande rilevanza per la gestione del sistema assicurativo) – le più numerose; ragion per cui, nonostante il loro modesto contenuto economico, comportano comunque ingenti costi collettivi. Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 235 del 2014, ha avuto modo di chiarire che il senso della normativa del 2012 è quello di impedire che l’accertamento diagnostico ridondi in una «discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati», anche in considerazione dell’interesse «generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi». il che conferma l’esigenza economica di un equilibrio tra i premi incassati e le prestazioni che le società di assicurazione devono erogare. Ciò posto, occorre altresì ribadire che il rigore che il legislatore del 2012 ha dimostrato di voler esigere – e che deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in subiecta materia – non può essere inteso nel senso che la prova della lesione deve essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale. Invero, sostiene il Suremo Collegio, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale – svolto in conformità alle leges artis – a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile. E l’accertamento medico, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio, in quanto il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e la limitazione della prova della lesione del medesimo non può che essere conforme a criteri di ragionevolezza. D’altronde, le due norme in esame presentano una struttura analoga, in quanto entrambe fissano le condizioni che debbono sussistere per potere chiedere ed ottenere il risarcimento del danno alla persona di lieve entità. Invero, il legislatore del 2012 è stato adottato ai dichiarato scopo di rilanciare l’economia, favorire la concorrenza, incentivare sia i consumi che il risparmio, cioè ridurre i costi degli indennizzi, favorire l’abbassamento dei premi, ma anche eliminare la negligenza colposa nell’accertamento dei micro-danni. Invero, vi sono malattie che si estrinsecano con delle alterazioni strumentali, che non sono rilevabili clinicamente o neppure all’esame obiettivo: si consideri un trauma cranico con microlesione encefalica che dia luogo ad un focolaio epilettogeno; detta patologia produce sintomatologia di tipo temporale, che solo il paziente è in grado di riferire, ed è dimostraoile soltanto strumentalmente (mediante un’alterazione dell’EEG). Al contrario, i disturbi psico reattivi e le lesioni sensoriali non sono generalmente suscetibili di essere dimostrati mediante un accertamento strumentale, ma possono essere accertate ricorrendo ad un esame clinico. Le nuove norme, in definitiva, secondo la Corte, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”, ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali”, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate.
Avv. Carmine Lattarulo (riproduzione riservata)
L’esame medico legale non è subordinato gerarchicamente all’esame strumentale
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