Cassazione Civile Sezione III 25 novembre 2014 n. 24988. Si rilevi che questo principio era stato già emesso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27337 del 2008 le quali avevano affermato che nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato”. Se nella fattispecie sussistono tutti gli estremi del reato di lesioni colpose, non assume rilievo la mancanza di querela e si applica,quindi, il più lungo termine di prescrizione di cui dell’art. 2947 c.c., comma 3.
Avv. Carmine Lattarulo