Corte di Cassazione, sezione I civile 4 aprile 2014 n. 7998. In un giudizio di separazione personale, la moglie attribuiva la causa della intollerabilità della convivenza al marito, per avere trascurato la famiglia per dedicarsi completamente ai suoi interessi e di non avere contribuito ai bisogni materiali propri e dei figli. Il marito chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, perché aveva violato più volte il dovere di fedeltà e perché aveva sostituito la serratura della casa allo scopo di costringerlo a trasferirsi altrove. Mentre il Tribunale di Cosenza addebitava la responsabilità della separazione alla moglie, la Corte di Appello di Catanzaro la addebitava al marito in forza di una missiva indirizzata alla moglie riconosceva di avere trascurato la famiglia e la moglie e di avere anteposto i propri interessi personali. La Corte di Cassazione ha rilevato che, ai fini dell’addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell’art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori (v. Cass. n. 22786/2004, n. 176/1982), sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o giudizi o stati d’animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (art. 143 c.c.). La corte di Appello ha acriticamente recepito il messaggio emozionala insita in quella lettera, senza uno sforzo di contestualizzazione (anche temporale), che avrebbe evidenziato il tentativo dei marito di recuperare un rapporto in crisi (di cui potrebbe essere espressione la successiva adozione di una bambina da parte dei coniugi), e senza un accertamento dei fatti storici in cui si sarebbero manifestate le violazioni contestategli, cui avrebbe dovuto fare seguito una ponderata valutazione della rilevanza degli stessi ai fini del sorgere della crisi. Pertanto, seguita la Corte, è la violazione dell’obbligo di fedeltà della moglie che ha avuto efficacia causale rispetto alla crisi salo all’esito di un accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi.
Avv. Carmine Lattarulo