Cassazione civile, sez. Lavoro, 09 luglio 2013 n° 16987. La Corte individua due importanti principi utili ai fine della valutazione di legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il primo, anche se ormai superato dalla Riforma Fornero (il comma 2 dell’art. 2, L. 604/1966 prevede ora che la comunicazione del licenziamento debba contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato), stabilisce che è “inefficace il licenziamento solo ove il datore, a seguito della richiesta del lavoratore licenziato, ometta di comunicargli tempestivamente (entro quindici giorni dalla ricezione dell’atto di interpello) i motivi del suo recesso… (o) si limiti ad una comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia del tutto inidonea e quindi risulti essere equivalente alla mancata comunicazione”. Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che non fosse generica l’indicazione dei motivi del recesso consistenti nel “notevole calo di lavoro, già noto alla __, nella sua qualità di segretaria dello studio professionale, come tale al corrente della perdita di un importante cliente che aveva determinato la riduzione del carico lavorativo”. Il secondo principio comporta la necessità per il datore di lavoro di provare la funzionalità della scelta di licenziare la segretaria ad esigenze obbiettive e non contingenti, rispetto alle quali sia preclusa ogni diversa collocazione della lavoratrice. In sostanza, il licenziamento non può essere strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere collegato ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e all’inesistenza di posizioni lavorative valutabili ai fini di una diversa collocazione del lavoratore nel mutato contesto aziendale.
Licenziamento della segretaria per calo dei clienti
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