Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 17 settembre 2013 n. 21203
Legittimo il licenziamento di chi si reca ripetutamente tardi al lavoro falsificando l’orario di ingresso. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21203/2013, ritenendo corretta la valutazione del datore di lavoro secondo cui la condotta del dipendente integrava un’ipotesi ex articolo 2119 del codice civile e cioè “un comportamento talmente grave da ledere irrimediabilmente il nesso di fiducia che deve sostenere il rapporto”. I giudici di appello, ricorda la sentenza, avevano infatti “evidenziato la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, il quale, nel rendersi responsabile dell’addebito, era venuto meno ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto ricorrendo a timbrature false dell’orario di entrata; allontanandosi ingiustificatamente dal luogo di lavoro per recarsi ad un circolo sportivo a giocare a tennis o a praticare il canottaggio; per visitare concessionari d’auto ovvero allontanarsi in compagnia di estranei senza più rientrare in ufficio”.Il giudice territoriale, prosegue la sentenza, “ha quindi sottolineato che non si è trattato di un episodio isolato, ma di più episodi avvenuti in più riprese in breve lasso di tempo, per cui le modalità della condotta e la frequenza degli episodi contestati deponevano per la mala fede del lavoratore, il quale aveva finito, in tal modo, per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro”.