Cassazione Civile Sezione III 12 giugno 2015 n. 12211. Brusco dietro front della Cassazione. Secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, all’interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un’attitudine o di un modo d’essere del soggetto) in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico ( v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass, 6/8/2004, n. 15187). Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotta nell’’ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale (Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Recentemente la Corte di Cassazione, in postumi di lieve entità ha ammesso la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre ha privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica (Cass., 24/2/2011, n. 4493). Si e al riguardo peraltro sottolineato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudichino la capacità lavorativa e rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, non significa che il danno biologico “assorba” anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell’attitudine a produrre guadagni attraverso l’impiego di attività lavorativa. Gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (Cass., 24/2/2011, n, 4493). A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l’attività lavorativa prestata all’epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica ) ma anche i danni gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando (ed è questo il passaggio fondamentale della sentenza) il grado di invalidità affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche ) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l’invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante. Va a tale stregua, quindi, in estrema sintesi, escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga “mai” alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell’integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un’attitudine o di un modo di essere del soggetto (Cass., 16/1/2013, n. 908). La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di inerito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (Cass., 16/1/2013, n. 908).
Carmine Lattarulo