Cassazione Civile 25 novembre 2015 n. 24076: in tema di liquidazione del danno parentale, in difetto di allegazione di specificità del danno patito, il giudice considera importi prossimi ai minimi.
Il caso. I congiunti di una vittima deceduta in incidente stradale ricorrevano avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila per ottenere le maggiori somme a titolo di danno parentale per uccisione del conginuto, liquidate in modo irrisorio.
La decisione. La Corte di Cassazione fa proprie le ragioni – stringatissime – della Corte territoriale laddove afferma che sia difficilmente personalizzabile la liquidazione del danno quando non venga allegata la peculiarità del loro rapporto con il defunto; in difetto di allegazione di specificità del danno patito, il giudice, tuttavia, può considerare importi prossimi ai minimi. La pronuncia della Corte di Cassazione, sebbene scarna, afferma per la prima volta il principio che si possa liquidare il danno da uccisione del congiunto anche in difetto di allegazione, sebbene con quantificazione minima. Infatti, il Supremo Collegio aveva stauito che sebbene sia consentito il ricorso a valutazioni prognostiche che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare (Cass. Civ. Sez. III 06 settembre 2012 n. 14931; Cass. Civ. Sez. III 06 aprile 2011 n. 7844; Cass. Civ. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973; Cass. Civ. Sez. III 13 maggio 2009 n. 11059; Cass. Civ. Sez. III 3 aprile 2008 n. 8546), in modo da rendere il risarcimento adeguato al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (Cass. Civ. Sez. III 10 marzo 2010 n. 5770), ovvero irrisorio (Cass. Civ. Sez. III 14 maggio 2012 n. 7499), non al di sotto dei minimi tabellari (Cass. Civ. Sez. III 29 maggio 2012 n. 8557), è altrettanto vero che la vittima debba almeno allegare il rapporto parentale in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. Civ. Sez. III 05 dicembre 2014 n. 25729; tra le più recenti Cass. Civ. Sez. Lav. 25 luglio 2014 n. 17006; Cass. Civ. Sez. Lav. 03 aprile 2014 n. 7818; Cass. Civ. Sez. III 25 febbraio 2014 n. 4439). In questo senso, la decisione rappresente un revirment in tema di oneri probatori.
Avv. Carmine Lattarulo