Cassazione Civile Sez. III 10 febbraio 2022 n. 4357: l’art. 1901 cc, nei comma I e II, tende solo a contrapporre, sul piano teorico, un inadempimento iniziale (I comma) ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo II comma), dai medesimi effetti pratici.
La questione.
Si discute se via differenza, ai fini della copertura assicurativa, tra il mancato pagamento della prima rata di premio, di cui al comma I dell’art. 1901 cc, e il mancato pagamento delle rate successive alla prima, di cui al comma II dell’art. 1901 cc.
La decisione.
La pronuncia si apprezza in positivo per orientare l’interpretazione dell’infelice testo dei primi due commi dell’art. 1901 cc, rispettivamente riguardanti il pagamento della unica rata di premio ovvero della prima rata di premio (I comma) e il pagamento delle successive (II comma).
Ebbene, gli effetti sostanziali sono praticamente identici, giacchè la disciplina dell’articolo non mira a distinguere tra l’ipotesi dell’unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall’ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima; il testo della norma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell’espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione “premi successivi” del secondo comma, al mancato pagamento dell’intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima (Cass. 25 maggio 1998, n. 5194; 15 settembre 1993, n. 5576).
Inoltre, a prescindere dalla distinzione tra prima rata di premio e successive, valga considerare che non rilevi far discendere la copertura assicurativa soltanto dalla individuazione dei termini di decorrenza e scadenza del certificato assiciurativo, che dir si voglia di prima o seconda rata, una volta che si riconosca l’esistenza dell’effetto sospensivo dell’assicurazione anche in presenza di inadempimento nel corso del rapporto assicurativo. E’, infatti, dirimente e significativo che l’art. 127 comma 2 cod. ass. (che individua, al comma I, la copertura assicurativa nel periodo di assicurazione risultante sul certificato) faccia salvo, pur in presenza del certificato di assicurazione, quanto disposto dall’art. 1901, comma 2 cc, e cioè che, se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Avv. Carmine Lattarulo ©
L’omesso pagamento delle rate di premio successive alla prima comporta sospensione della garanzia assicurativa
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