Cassazione Civile Sezione II 23 dicembre 2014 n. 27348. L’art. 41 comma 10 CdS stabilisce che, durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi al momento della luce gialla che non possano più arrestarsi in condizioni di sicurezza. Pertanto la durata più o meno lunga della luce semaforica gialla (non essendo prevista una durata minima) non assumerebbe rilevanza alcuna. Tuttavia, la Corte di Cassazione, in relazione ai tempi di permanenza della luce semaforica gialla, aveva già affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi non costituisce un dato inderogabile (Cass. 14/8/2012 n. 14519). Successivamente la Corte è nuovamente intervenuta sui tempi di permanenza della luce semaforica gialla e ha ritenuto che una durata superiore ai 3 secondi deve senz’altro ritenersi congrua (Cass. 1/9/2014 n. 18470) sulla base delle seguenti considerazioni: la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, stabilisce che il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi; tre secondi costituiscono, in base allo studio del C.N.R. pubblicato il 10/9/2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 Km/h.
Avv. Carmine Lattarulo