Il tentativo di conciliazione obbligatoria all’interno del processo della circolazione stradale è inutile. Lo strumento può essere ritenuto valido laddove il parere dell’avvocato, ai sensi dell’art. 40 del codice deontologico, subisca un severo limite dal consiglio del mediatore. Infatti, alcuni processi sono promossi da avvocati assolutamente privi delle competenze richieste, che hanno come
conseguenze l’intasamento delle aule giudiziarie. E’ molto utile, quindi, per avvicinare le parti laddove l’attività degli avvocati non sia stata proclive alla coltivazione di una transazione.
Nel processo della circolazione stradale è invece, come detto, assolutamente inutile. Infatti, le disposizioni normative relative alla materia della circolazione stradale sono strumentali ad un contatto tra assicuratore e daneggiato: denuncia, richiesta risarcitoria, obbligo di ispezione peritale del veicolo, nonché degli accertamenti delle minorazioni sulla persona, obbligo di integrazione dei dati, offerta risarcitoria, etc… Le imprese assicuratrici sono strutturalmente organizzate per constatare e valutare il danno, accertamento che non può prescindere da un contatto con la controparte. Ne consegue che le parti si avvicendino nel ricercarsi presso l’ispettorato sinistri, ovvero telefonicamente, per un sollecito della definizione della controversia. Laddove la transazione non avvenga, l’assicuratore non si sottoporrà certamente al parere del mediatore, ma attenderà l’istruttoria processuale per poi valutare una transazione ovvero proseguire ad oltranza sino alla sentenza del magistrato. Peraltro, le spese della mediazione sono cospicue soprattutto laddove l’assicuratore vada a costituirsi nella mediazione, ulteriore motivazione di elusione del procedimento. Ancora una volta, le norme vengono elaborate da un legislatore svagato, fuori dalla trincea della materia del contendere.