Cassazione Civile Sezione VI 8 ottobre 2014 n. 21264. Non è necessario menzionare I motivi espliciti dell’omessa contestazione immediata, essendo sufficiente uno sbrigativo richiamo al numero del sinistro stradale accertato dai vigili urbani. La giurisprudenza ha recentemente allargato l’ampio spettro delle circostanze nelle quali l’autorità di polizia sia esonerata dal fornire subitaneamente gli estremi dell’infrazione al trasgressore. E’ vero che l’art. 201 comma 1 ter prevede una specificazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ma una lettura giuridicamente orientata consentirebbe di allargare dette ipotesi in presenza di situazioni contingenti, perchè si possono configurare ipotesi in cui gli agenti non possono provvedere.
Avv. Carmine Lattarulo