Cassazione Civile Sez. III 12 dicembre 2019 n. 32498: è’ necessario provare l’eccezionalità per superare le misure di prevenzione e manutenzione.
Il caso.
Si discute se l’allegazione e prova di astratte condizioni metereologiche avverse siano sufficienti per superare la presunzione di responsabilità del somministratore di energia elettrica, ex art. 2050 cod. civ, oppure se sia necessario, da parte di questi, dimostrarne in concreto anche l’entità.
La decisione.
Sussiste violazione dell’art. 2050 cod. civ., per erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, allorquando “nulla emerge dei motivi del distacco del cavo”, pur in presenza “di condizioni meteo affatto buone e con significativo vento, senza che niente si sappia della portata di queste ultime e quindi della possibilità delle stesse di essere apprezzate come effettivamente straordinarie e tali da superare le necessarie misure di prevenzione e manutentive idonee a evitare le conseguenze di situazioni naturalmente prevedibili”. In questi casi, secondo la Suprema Corte, “il fatto come accertato dal giudice di merito non permette di essere sussunto ovvero legalmente ricondotto nella fattispecie di fortuito rilevante ai fini dell’interruzione del nesso causale escludente la responsabilità da attività pericolosa”.
La sentenza si apprezza in positivo perché soggiunge altro principio: la produzione e distribuzione dell’energia elettrica costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., e prescinde dalla circostanza (oggettiva) che ci si riferisca a rischi da contatto oppure da guasti alla distribuzione e dalla circostanza (soggettiva) che possano essere interessate solo alcune categorie di persone (utenti) oppure un numero indiscriminato di persone.
Avv. Carmine Lattarulo ©
Nel contratto di somministrazione, il meteo non integra il caso fortuito se non è provata la portata
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