Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 14 aprile 2014 n. 16209. L’amministratore di condominio non è condannabile per appropriazione indebita se i presunti ammanchi sono di entità trascurabile e riguardano voci contestate. La vicenda parte da una condanna in primo grado per appropriazione indebita di circa venti milioni di lire, ex articolo 646 c.p. con pena di di tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello, ma la Cassazione la annullava obbligando la Corte di Appello a rivedere le prove, così facendo assolvere dalla Corete di Appello stessa riducendo l’ammanco ad un solo milione di lire, ritenuto “ scompenso fisiologico e non indice di dolo”. Ma il Procuratore Generale e la parte civile presentavano ricorso e la Corte annullava anche la sentenza di assoluzione, rilevando che anche un piccolo ammanco di cassa poteva costituire un’ipotesi di appropriazione indebita. Ma la Corte d’Appello di Palermo, nuovamente investita del caso, assolveva di nuovo l’amministratore dal reato di appropriazione indebita. A tale sentenza, seguiva ennesimo ricorso e la Corte di Cassazione ha definitivamente statuito che eventuali modici ammanchi costituiscono “un importo assolutamente insignificante e che certamente può trovare giustificazione in pagamenti effettuati senza rilascio di fatture o ricevute e neppure contabilizzati perché di modestissimo valore nel corso di due anni”.
Carmine Lattarulo