Nulla la cartella esattoriale impositiva della sanzione del verbale e non della sentenza di rigetto della opposizione alla multa: Cassazione Civile Sezione II 6 ottobre 2014 n. 20983. La cartella esattoriale è titolo esecutivo della sentenza di rigetto della opposizione alla multa, ai sensi dell’art. 204 bis comma VI del codice della strada, e non del verbale della multa stessa. Un secondo rilievo accolto dalla Suprema Corte attiene all’importo della sanzione che può essere pari alla metà del massimo edittale solo in caso di mancato pagamento e contestuale mancata presentazione di ricorso, ma non anche nel caso di rigetto del ricorso stesso. Ne consegue che, essendo carente la sentenza di alcuna indicazione di somma di condanna, ed essendo essa titolo esecutivo autonomo rispetto al verbale, è nulla.
Avv. Carmine Lattarulo