Corte di Cassazione Sezione VI 11 giugno 2014 n. 11657. La Suprema Corte aveva già detto con sentenza del 22 giungo 2010 n. 15108 che laddove il fatto sia avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale, quello che può essere attestato con fede privilegiata è solo il transito del veicolo in movimento, non invece il giudizio di pericolosità. Secondo la Corte, il giudizio di pericolosità implica un’attività di elaborazione da parte dellagente accertatore, il quale deve dapprima rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e quindi sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità e, pertanto, detta valutazione, secondo la Corte è priva di efficacia probatoria privilegiata. Con la sentenza di oggi, la Corte riconferma tale orientamento affermando che la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Essa di per sè non costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, ma è una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. In ultima analisi, il giudizio di pericolosità implica un’attività di elaborazione da parte dell’agente accertatore, che deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.
Carmine Lattarulo