Il decreto legislativo 22/11/2023 n. 184 ha modificato l’art. 122 d. lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni). Ha disposto che sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi le macchine operatrici ovvero i veicoli industriali, qualora utilizzati conformemente alla alla loro funzione. L’obbligo assicurativo e quindi la conseguente copertura si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Detto obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. L’obbligo assicurativo facente capo ad ognuno di questi veicoli può essere sostituito con la stipula di polizza che copre il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. Altra portata innovativa dell’art. 122 consiste nel coinvolgimento del Fondo di garanzia laddove detti mezzi risultino scoperti di assicurazione.
Riassumendo:
le macchine operatrici sono equiparate a tutti gli effetti agli altri veicoli di trasporto;
devono avere una copertura assicurativa, anche laddove operino in aree private;
laddove non siano assicurati, interviene il Fondo di garanzia;
l’impresa assicuratrice deve garantire il rischio, sempre che il veicolo sia utilizzato in conformità alle sue caratteristiche ed alla sua funzione abituale;
l’obbligo assicurativo e la conseguente copertura viene estesa alle aree private, che vengono definitivamente (e finalmente) sdoganate al pari delle aree pubbliche;
la sosta e lo stallo sono considerati circolazione.
Sebbene la modifica dell’art. 122 sia stata apportata alle fine dell’anno 2023, invero questi principi erano già largamente applicabili nell’ordinamento, atteso che la Corte di Giustizia Europea aveva indicato che ai fine della nozione di «circolazione dei veicoli» e della conseguente copertura non deve più farsi riferimento al “dove”, ma al “come” [(in estrema sintesi, ciò che afferma Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2021, n. 40607) cfr Corte di Giustizia Europea 4 settembre 2014, C-162/13; Corte di Giustizia Europea 20 dicembre 2017 C-334/16; Corte di Giustizia Europea 28 novembre 2017 C-514/16].
Com’è noto, le sentenze della Corte di Giustizia hanno applicazione immediata negli ordinamenti nazionali (Corte di Giustizia 15/7/1964 n. C-6/64; Corte di Giustizia 9/3/1978 n. C-106/1977; Corte Costituzionale 27/12/1973 n. 183; Corte Cost. 8/6/1984 n. 170; Corte Cost. 10/11/1994 n. 384). Infatti, anche la Cassazione aveva, nell’ampio concetto di circolazione stradale, compreso la posizione di arresto del veicolo, le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e posto fine alla differenza tra aree pubbliche e private (Cassazione civile, sez. un., 30/07/2021, n. 21983; Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2021, n. 40607; Cassazione civile, sez. un., 29/04/2015, n. 8620; Cassazione civile, sez. III, 18/01/2019, n. 1280; Cassazione civile, sez. VI, 22/11/2017, n. 27759; Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24622; Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21097; Cassazione civile, sez. III, 19/02/2016, n. 3257; Cass. Civ. Sez. III 3 dicembre 2015 n. 24622).
Deriva da quanto precede che, a seguito del ridestamento del legislatore, non è più possibile mantenere in aree private veicoli privi di assicurazione.
Avv. Carmine Lattarulo ©