Cassazione Penale, Sezione IV, 28 novembre 2014 n. 49735. Sentenza pregevole ed assai condivisa avverso comportamenti, ovvero stili di vita e di pensiero, sempre più sciatti e considerevoli che le disgrazie debbano accadere agli altri. Si fa sempre più diffusa l’idea, infatti, che i bambini possano viaggiare in auto senza seggiolino, o addirittura in piedi, ovvero in braccio di qualcuno. Ed è giusto che costoro, sebbene già soffrano per la perdita del loro figlio, vengano adeguatamente puniti per essere stati la causa della morte di un figlio inerme ed incolpevole. E’ ovvio che il profilo di colpa ascritto alla madre si distingue nettamente da quello del marito, perchè solo costui si è posto alla guida in grave stato di alterazione alcolica, ma costei ha consentito che sull’auto viaggiasse il figlio, ovviamente affidato anche alla sua custodia, nella consapevolezza, piena e in sé incontestata, che alla guida del mezzo vi fosse soggetto in quelle condizioni. Tale condotta realizza di per sé certamente una grave violazione degli obblighi di custodia, diligente e prudente, direttamente su di essa gravanti e sul piano causale anche un contributo direttamente rilevante nella determinazione dell’evento, che è quanto basta a configurare una condotta colposa concorrente come tale di per sé fonte di responsabilità per l’agente ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. penale. Mette conto a tal riguardo rammentare che la giurisprudenza di legittimità è ormai giunta da tempo a riconoscere l’applicabilità dell’istituto anche ai reati a forma libera, precisandosi altresì che il collante richiesto tra le varie condotte per la configurazione della cooperazione è rappresentato dalla consapevolezza dell’altrui condotta, non anche del suo contenuto specifico (è sufficiente, cioè, che il soggetto sappia che nel contesto in cui si inserisce la sua condotta operano anche altri soggetti), né del carattere colposo della stessa, quanto meno in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. La madre ha da un lato posto in essere una condotta certamente dotata di efficacia causale rispetto all’evento (sia perché ha lasciato che il proprio figlio viaggiasse sull’auto condotta da soggetto in grave stato di alterazione psichica e nella piena consapevolezza di tale condizione, sia per non averlo assicurato al seggiolino e alle cinture durante tutte le fasi del tragitto) e connotata anche, sul piano soggettivo, dalla violazione di elementari regole di prudenza e diligenza, oltre che di specifiche regole di condotta imposte dal cod. strada (art. 172, comma 10), che essa – quale genitrice responsabile, anche in quello specifico contesto, al pari dell’altro genitore, della custodia del minore – era direttamente tenuta ad osservare.
Avv. Carmine Lattarulo