Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 16 dicembre n. 50606. Accorgimento assolutamente sottovalutato e tuttavia estremamente ricorrente nella relativa ipotesi: il consenso anche tacito del genitore affinché un altro bambino giochi insieme al proprio nel cortile di casa comporta l’assunzione di un obbligo di vigilanza. Ne consegue che in caso di incidente il padrone di casa è punibile per omessa sorveglianza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 50606/2013, rigettando il ricorso di una mamma ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose per le ustioni di terzo grado agli arti inferiori subite dal bambino ospitato a seguito del lancio di una spugna infuocata da parte del figlio. Ovviamente, alla responsabilità penale consegue quella civile del risarcimento del danno, in quanto il reato, ovviamente, non può non rivestire anche una ipotesi di illecito. © RIPRODUZIONE RISERVATA