Cassazione Civile Sezione III 19 marzo 2015 n. 5491. Risolutiva pronuncia della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 23726 del 15/11/2007, aveva effettivamente inserito l’ipotesi dì frazionamento del credito nel novero dei casi di abuso del processo; la scissione strumentale del contenuto dell’obbligazione, comportante inutile aggravamento della posizione del debitore senza apprezzabile interesse del creditore, si poneva e si pone sempre in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto obbligatorio anche nella fase dell’azione giudiziale di adempimento; sia con il principio del giusto processo e, nell’ambito della considerazione complessiva del funzionamento degli organi di giustizia, della ragionevole durata del medesimo. Su tale presupposto – di abuso degli strumenti processuali di tutela offerti alla parte dall’ordinamento – è stata affermata, tattavia, più volte, la improponibilìtà, ovvero inammissibilità, delle domande aventi ad oggetto una frazione soltanto dell’unico credito (in tal senso, anche Cass. n. 15476 dell’11 giugno 2008, in materia di fornitura commerciale; Cass. n. 28286 del 22 dicembre 2011, in materia di risarcimento del danno alla persona a seguito di sinistro stradale). Questo orientamento è stato però riconsiderato: in altre pronunce, si è affermato che – ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito – la sanzione di tale comportamento non può ovviamente consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, “essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione”. Sicché il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi – in applicazione di istituti processuali ordinari – vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite; da riguardarsi “come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (cosi Cass. ord. n. 10634/10; in termini, Cass. n. 10488/11; Cass. 9488/14 ed altre). Pertanto, il giudice giammai può pronunciare 1′ inammissibilità delle domande proposte in maniera frazionata. In ultima analisi, il frazionamento della domanda è ammissibile, non conduce ad un rigetto della richiesta, ma soltanto ad un provvedimento di riunione, e ovvero, nei casi più gravi, di regolazione delle spese processuali.
Carmine Lattarulo