Cassazione Civile Sezione VI 23 ottobre 2014 n. 22528. Un ulteriore tassello nell’ampio concetto di responsabilità oggettiva attribuibile all’ente, in quanto custode del bene, tenuto a garantire all’utenza che il manufatto non costituisca una insidia imprevedibile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.. Infatti, l’art. 2051 cc si ritiene applicabile anche con riguardo ai danni derivati da cose “inerti”, quali quelli subiti a seguito di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, mouquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili e più in generale per tutte le ipotesi di lesioni personali derivanti dall’uso dell’altrui proprietà immobiliare, siano esse pubbliche o private. In questo caso, nella casistica viene aggiunta altra ipotesi non integrabile il caso fortuito (comportamento del danneggiato), quale la circostanza dell’ avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.
Avv. Carmine Lattarulo