Cassazione Civile Sez. VI 12 aprile 2018 n. 9158: la banca è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
Il fatto.
Il Tribunale accoglieva, ma la Corte di Appello respingeva, la domanda di due correntisti volta ad ottenere condanna dell’istituto finanziario al pagamento della somma bonificata, attraverso una operazione on-line, in mancanza di qualunque disposizione da parte loro. I correntisti ricorrevano in Cassazione.
La decisione.
In tema di responsabilità della banca, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Ne consegue che (anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno), la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950).
Avv. Carmine Lattarulo ©
Phishing: il correntista va risarcito
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