Ribadito il giudizio di incostituzionalita’ per due motivazioni: il premio di maggioranza e’ definito ”distorsivo” perche’ ”foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione in quanto non impone il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista”; quanto alle liste bloccate, impediscono all’elettore di scegliere chi eleggere con apposita preferenza. Su quest’ultimo punto, la Corte costituzionale da’ via libera alle liste bloccate soltanto se contengono pochi nomi (i cosiddetti listini), il che favorirebbe in teoria un modello elettorale con molte circoscrizioni. Quindi netto no al meccanismo che attribuisce attualmente per la Camera il 55% dei seggi senza prevedere una soglia minima da raggiungere. Secondo la Consulta, le liste bloccate lunghe previste dal Porcellum ”rendono la disciplina in esame non comparabile ne’ con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte dei seggi, ne’ con altri che prevedono un numero dei candidati talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilita’ degli stessi”. Le motivazioni della sentenza – il documento e’ stato presentato dal relatore Giuseppe Tesauro – prendono posizione sul problema della legittimita’ del Parlamento che a giudizio della Consulta non viene a mancare: ”Il principio fondamentale della continuita’ dello Stato, non e’ un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuita’ in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento”. Da qui un’importante valutazione: ”E’ evidente che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrra’ i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale”. Si sottolinea ulteriormente: ”Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono in definitiva e con ogni evidenza un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”. Per quanto riguarda le preferenze, si chiarisce: ”Eventuali apparenti inconvenienti possono essere risolti mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione o rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, potra’ correggere, modificare o integrare la disciplina residua (sentenza n. 32 del 1993)”. Con la sentenza della Consulta che ne boccia alcune parti la legge elettorale che rimane in vigore consiste in un sistema proporzionale depurato del premio di maggioranza con il quale si potrebbe andare a nuove elezioni, qualora le forze politiche non dovessero trovare un’ intesa su nuove norme. A questo proposito si precisa: ”Non rientra tra i compiti di questa Corte valutare l’opportunita’ e/o l’efficacia di tale meccanismo spettando ad essa solo di verificare la conformita’ alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilita’ immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest’ultima, connessa alla natura della legge elettorale di legge costituzionalmente necessaria”. A tale proposito si legge inoltre: ”La normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l’attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato”. Nel testo si spiega che ”le norme censurate riguardanti l’espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza”. Secondo i primi commenti alla sentenza, quest’ultima sembrerebbe andare nelle sue motivazioni verso un sostegno di fatto al modello spagnolo di cui si e’ discusso in queste settimane: divisione del territorio in 118 piccole circoscrizioni con attribuzione alla lista vincente di un premio di maggioranza del 15% (92 seggi), ciascuna circoscrizione eleggerebbe un minimo di quattro e un massimo di cinque deputati. Questo modello prevede una soglia di sbarramento per accedere alla Camera del 5%.
Porcellum bocciato dalla Consulta: il testo della sentenza Corte Costituzionale, sentenza 13.01.2014 n° 1.
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