Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 19 dicembre 2013 n. 51393. La sentenza ha il merito di apportare un ulteriore contributo alla nozione di lesioni penalmente rilevanti, a prescindere da ogni rigurado alla singolarità della fattispecie. Anche un semplice graffio configura il reato di lesioni. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 51393/2013, accogliendo il ricorso di una donna, costituitasi parte civile, contro la sentenza di assoluzione, da parte del tribunale di Massa, della sua rivale in amore che durante un alterco le aveva segnato il viso procurandole una prognosi di dieci giorni. La Suprema corte chiarisce che <<incongrua – oltre che giuridicamente erronea – è l’affermazione secondo la quale il graffio riportato non fosse qualificabile lesione, nell’accezione penalistica, in palese dissonanza con pacifico insegnamento giurisprudenziale di legittimità>>. Gli ermellini, infatti, con sentenza n. 43763/2010, hanno chiarito che <<ai fini della configurazione della nozione di “malattia”, rilevante ai fini della sussistenza del reato di lesione personale di cui all’art. 582 cod. pen., è sufficiente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione>>. © RIPRODUZIONE RISERVATA