Cassazione Civile Sezione III 27 agosto 2014 n. 18304. È colposa e contraria a buona fede la condotta del medico che sottopone il paziente a un intervento come il trattamento di ossigeno-ozonoterapia presso una struttura sanitaria inadeguata, senza dare avviso di tale situazione e magari indirizzarlo ad un’altra struttura idonea. Una paziente si era sottoposta ad un trattamento anticellulite, ma era andata incontro ad una embolia polmonare e un arresto cardiocircolatorio. Nel giudizio, i giudici di merito avevano già accertato che l’embolia fosse imputabile all’intervento, peraltro di routine e di facile esecuzione, tuttavia risultato nè congruo, nè adeguato ed effettuato nonostante la controindicazione di un intervento chirurgico all’utero subito dalla paziente appena dieci giorni prima. La Corte di Appello aveva tuttavia condannato solo la struttur asanitaria. Di tutt’altro avviso la Suprema Corte: la struttura sanitaria è direttamente responsabile solo quando l’evento dannoso risulti posto in essere – anche a sua insaputa – dal medico della cui attività si è avvalsa, sebbene questi effettui un intervento di tipo diverso (nel caso di specie: trattamento di ossigeno-ozonoterapia) rispetto a quello originariamente pattuito. Peraltro, l’intervento era stato eseguito presso un laboratorio di analisi, con dotazioni tecniche ed organizzative rivelatisi all’uopo carenti ed inadeguate. Il professionista deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo magari ad un consulto e deve informare il paziente nei casi di carenze strutturali e organizzative: alla violazione di questi obblighi conseguono profili di responsabilità per eventuali falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nel paziente.
Avv. Carmine Lattarulo