Cassazione Civile Sez. III 03 maggio 2016 n. 8643: è’ unico l’evento (non scindibile in due serie causali indipendenti) quando vi sia contestualità, la quale non significa immediatezza, in senso di accadimento nel medesimo istante, ma coinvolgimento in uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse.
Il caso.
Un motoclista perse il controllo per un dislivello sul piano stradale ed urtò violentemente contro il guardrail a margine della carreggiata, riportando l’avulsione traumatica della gamba destra, per poi, subito dopo, mentre gli erano prestati i primissimi soccorsi con tamponamento delle emorragie e recupero dell’arto rimasto incastrato nel guardrail, essere investito da un’autovettura, sopraggiunta nel frattempo ad alta velocità; questi convenne in giudizio assicuratore dell’auto e ANAS per chiedere il ristoro dei danni, detratto quanto corrisposto dall’INAIL. Il Tribunale accolse le domande del danneggiato, ripartendo internamente tra costoro la liquidazione nella misura del 30% a carico dell’assicuratore del veicolo investitore e del 70% a carico dell’ANAS. La Corte di appello confermava sostanzialmente la sentenza di primo grado. I responsabili assicuratore e ANAS ricorrevano in Cassazione.
La decisione.
La pronuncia si distingue perchè amplia le ipotesi di ricorso al risarcimento in via solidale di più parti ex art. 2055 cod. civ., una situazione ideale, di garanzia per il danneggiato, volta a rafforzare la garanzia di questi e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito: quando si prospetti difficile una individuazione della graduazione delle colpe, laddove ricorra l’ipotesi dell’unicità del fatto dannoso, il danneggiato potrà chiedere l’intero risarcimento, a scelta, ad ognuna delle parti responsabili; saranno queste a dover chiamare, in azione di regresso, il condebitore se non vorranno essere condannate per l’intero (Cass. Civ. Sez. III 10 gennaio 2011 n. 291; Cass. Civ. Sez. III 20 giugno 2008 n. 16810; Cass. Civ. Sez. III 17 dicembre 2007 n. 26537; Cass. Civ. Sez. III, 14 marzo 1991, n. 2692; Cass. Civ. Sez. III. 8 giugno 1994 n. 5546; Cass. Civ. Sez. III, 29 novembre 1994 n. 10201; Cass. Civ. Sez. III, 16 febbraio 1996 n. 1199; Cass. Civ. Sez. III, 3 aprile 1997 n. 1869).
È noto che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dei diversi autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno.
Infatti, il Supremo Collegio si è già pronunciato in punto di unicità del fatto dannoso, ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 cc, affermando che non sia necessario un collegamento psicologico tra le condotte (Cass. 24 settembre 2015 n. 18899), ovvero una identità delle conseguenze dannose (Cass. 9 agosto 2007 n. 17475), e che quindi sussiste quando le condotte siano autonome e pure siano diversi i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone violate (Cass. Civ. Sez. Un. 15 luglio 2009 n. 16503), a meno che si accerti, come detto, l’esclusiva efficienza causale di una di esse.
Ebbene, la Suprema Corte, ritenendo sussistere l’applicazione dell’art. 2055 cod.civ. al caso esaminato, giunge ad un ennesimo, ma “nuovo” approdo nel vasto concetto della responsabilità solidale ex art. 2051 cod. civ.: è unico l’evento (non scindibile in due serie causali indipendenti) quando vi sia contestualità, la quale non significa “immediatezza … in senso di accadimento nel medesimo istante ma coinvolgendo necessariamente uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse”.
Avv. Carmine Lattarulo