Con sentenza del 13 dicembre 2012 n. 22912, la III Sezione della Corte di Cassazione ha precisato che la omessa ammissione di prove, che deve farsi valere tramite l’art. 360 comma I n. 5 cpc (vizio di motivazione), quando si denunci violazione di una norma processuale (nella specie: per avere il giudice ritenuto l’inammissibilità dell’interogatorio formale della controparte, richiesto per la prima volta in appello, motivando la decisione sulla base della mancanza dei requisiti di necessità richiesti dall’art. 345 cpc), in questo caso, deve essere formulata mediante la denuncia del pertinente error in procedendo, in relazione all’art. 360 comma I n. 4 cpc.
Questa sentenza, passata completamente inosservata, comporta un severissimo esame nela critica del ricorso, dovendosi distinguere – in punto di omissione di prove – tra difetto di motivazione e violazione di norme. Non solo: la violazione di norme (in questo caso) non legittima neppure l’applicazione del più presumibile n. 3 (violazione di legge), bensì il n. 4 cpc (nullità della sentenza). Questa disamina prova, ancora una volta, che redigere un ricorso per Cassazione è ormai impresa ardua per l’interprete, il quale deve conoscere tutte le pronunce della Corte sull’argomento, pena l’inammissibilità del ricorso.