Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 21 agosto 2018, n. 20835: rileva l’intensa relazione interpersonale, la stabile relazione affettiva, la consuetudine di vita e di abitudini che infonda nel danneggiato un sentimento di protezione e di sicurezza.
Il fatto.
Una donna, genitore esercente la potestà sul figlio minore, citava dinanzi al Tribunale l’Azienda Ospedaliera ed il medico, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e dal figlio a seguito di errata esecuzione dell’esame del DNA del bambino, ai fini del riconoscimento della paternità, che, in base ad un primo esame di DNA, aveva accertato che il padre era tale Si. Ga., con cui ella aveva intrattenuto una relazione dal 1993 al 1998, mentre, in seguito ad un nuovo esame di DNA, era stato accertato che quest’ultimo non era il padre. Tribunale, in prima istanza, e Corte di appello, accoglievano sotanzialmente la domanda della donna, la quale ricorreva comunque in Cassazione, per ottenere il danno da perdita di rapporto parentale tra il bambino ed il presunto padre.
La decisione.
Si discute se sia risarcibile il danno provocato al figlio provocato dalla perdita del rapporto parentale con il presunto e ritenuto padre sino all’esame del DNA che ha negato tale vincolo consanguineo.
La Cassazione afferma che il danno da perdita del rapporto parentale sia configurabile non solo nel caso della perdita di un prossimo congiunto, ma anche quando vi sia prova di un’intensa relazione interpersonale, a prescindere dal risultato che la persona deceduta (ovvero vivente ma non più ritenuta parente) non sia padre né prossimo congiunto. Infatti, il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale (e non soltanto alla sua perdita) deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio.
La sentenza informa inoltre che il danno deve, in particolare, essere riconosciuto in relazione a qualsiasi causa interrompa questo rapporto, che non deve essere necessariamente la morte.
Carmine Lattarulo ©
Risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale a seguito di esame DNA
Articolo precedente