Cassazione Civile Sez. VI 24 marzo 2021 n. 8218: rileva il rapporto caratterizzato da reciproci affetti; l’assenza della convivenza non comporta aprioristica esclusione del risarcimento; piuttosto, la convivenza costituisce elemento probatorio utile a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur.
La questione.
Si discute se il nipote possa chiedere il risarcimento del danno da morte e conseguente ingiusta perdita del rapporto parentale con la zia, sebbene non conviventi.
La decisione.
Il requisito della convivenza perde vigore. Rileva il rapporto caratterizzato da reciproci affetti. Infatti, in un precedente arresto (Cass. n. 4253 del 2012), il Supremo Collegio aveva negato il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la morte della nonna, in ragione del difetto del requisito della convivenza.
Tuttavia, quattro anni dopo (Cass. n. 21230 del 2016), il Supremo Collegio indicò che, se, da un lato, occorre certamente «evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari», dall’altro, non può tuttavia condividersi l’assunto che «il dato esterno ed oggettivo della convivenza» possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l’aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
L’opposto orientamento si fondava su due aspetti: 1) la tutela della famiglia quale società naturale; 2) la nozione di convivenza, “quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico.
Invero, sotto il primo profilo, si è infatti rilevato che non è condivisibile limitare la «società naturale» della famiglia cui fa riferimento l’art. 29 della Costituzione all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, incentrata su coniuge, genitori e figli.
Sotto il secondo, si è efficacemente obiettato che «ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà».
La convivenza, piuttosto, escluso che possa «assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell’esistenza del diritto in parola», «costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur.
Va da sé che, ad evitare quanto già paventato dalla Cassazione (cioè, la dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti), è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l’entità dei danni (v. Cass. 22/10/2013, n. 23917; Cass. 21/01/2011, n. 1410) e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice.
Tali considerazioni hanno trovato piena conferma ancora di recente negli arresti di Cass. n. 29332 del 07/12/2017; n. 18069 del 10/07/2018; n. 7743 del 08/04/2020.
Sulla scia di tale più recente orientamento, va menzionato anche il precedente di Cass. 11/11/2019, n. 28989, il quale ricomprende il legame parentale tra zio e nipote, indipendentemente dalla effettiva convivenza (dato rilevante solo quale eventuale concorrente elemento presuntivo), tra le circostanze che possono giustificare «meccanisimi presuntivi» utilizzabili «al fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno», attraverso «il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole nell’ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall’altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all’eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale».
Avv. Carmine Lattarulo ©