Cassazione Civile Sez. VI 3 luglio 2020 n. 13738: le clausole di esclusione della garanzia contenute nelle polizze assicurative sono nulle, perché contrarie a norme di rango comunitario.
La questione.
S discute se il proprietario trasportato possa essere risarcito dalla impresa assicuratrice del suo veicolo, allorquando alla guida vi sia un conducente non abilitato.
La decisione.
Le norme contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983 84/5/CEE e 14 maggio 1990 90/232/CEE, interpretate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenze 30 giugno 2005 C-537/03 (Candolin), 1° dicembre 2011 C-442/10 (Churchill), 28 marzo 1996 C-129/94 (Ruk Bernàldez) e 17 marzo 2011 C-484/09 (Carvalho Ferreira), si pongono l’obiettivo di “garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”.
Pertanto, le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, ciò che si verificherebbe laddove una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno”, essendo “irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo, il conducente del quale abbia causato l’incidente”, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente”.
La sentenza della Corte di Giustizia 1° dicembre 2011 C-442/10 (Churchill) ha evidenziato che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché “la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente”.
La stessa sentenza [come anche Corte di Giustizia 28/03/1996 C-129/94 (Ruk Bernàlde), 17/03/2011 C-484/09 (Carvalho Ferreira) e Cass. Civ. Sez. 3 19 gennaio 2018 n. 1269)], ha affermato che “il diritto dell’Unione osta alla possibilità che l’assicuratore della responsabilità civile per la guida di autoveicoli si avvalga di «disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato», di talché “tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo.
L’’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore è consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata è quella in cui, secondo la Corte di Giustizia, venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.
E’ singolare che, in forza del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, nella sentenza in commento, il suddetto ibrido passeggero-proprietario potrà ottenere il risarcimento del danno (sebbene in via concorsuale), sebbene volontariamente e consapevolmente si fosse esposto a gravi rischi, viaggiando “sul cofano” dell’autovettura: abbiamo fondato timore di pensare che la Corte di Giustizia non si sarebbe spinta sino a quest’ultimo principio indicato dalla Corte di Cassazione, in quanto il cofano non sarà mai un sedile.
Avv. Carmine Lattarulo ©
Risarcibile il trasportato-proprietario di auto con conducente non abilitato alla guida
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