Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 30 ottobre 2013 n. 24467. E’ risarcibile lo studente per l’allungamento della durata del corso di formazione professionale, presso l’Accademia di psicoterapia della famiglia, se l’istituto unilateralmente allunga la durata del corso portandolo da quattro a sei anni. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 24467/2013, respingendo tutte e cinque le doglianze dell’accademia e confermandone la condanna a risarcire 15,800 euro allo studente. Per prima cosa la Suprema corte boccia la questione di giurisdizione sollevata dall’accademia chiarendo che la decisione spetta al giudice ordinario e non amministratvo. Infatti, in materia di servizi pubblici occorre sempre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente ai rapporti con l’utenza. Per cui nel caso di azione risarcitoria “se il danno lamentato dall’utente è il riflesso dell’organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se […] l’utente proponga l’azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione del servizio”. Ed è proprio questo il caso arrivato alle Sezioni unite, dove all’origine la ricorrente si era doluta del fatto che, a fronte del pagamento del previsto corrispettivo, l’Accademia “aveva erogato un servizio (di formazione) difettoso”. In particolare, dopo aver promesso e quindi convenuto, un corso di formazione della durata di quattro anni, ne ha successivamente modificato unilateralmente la durata. Dunque, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in quanto “pur trattandosi di un pubblico servizio quale è l’erogazione dell’istruzione professionale, il rapporto che viene in rilievo è solo quello di utenza”. Per il resto è la Suprema corte ha confermato la decisione del giudice di Appello dell’Aquila che ha “adeguatamente motivato” in ordine all’inadempimento della società che “ha modificato unilateralmente la durata del corso, così frustrando l’aspettativa della controricorrente di raggiungere il diploma di psicoterapeuta della famiglia dopo un corso di formazione e specializzazione di quattro anni”. Da qui il risarcimento, a titolo di danno emergente, di 2.814,69 euro per le iscrizioni annuali e le rette mensili pagate, oltre 3.000,00 euro per le spese affrontate (viaggio, vitto ed alloggio) secondo liquidazione equitativa e, a titolo di lucro cessante, 10.000.00 euro, sempre ex art. 1226 del codice civile.