Cassazione Civile Sezione IIII 19 maggio 2017 n. 12597: rileva la prestazione sanitaria complessiva, non preceduta da un idoneo trattamento preparatorio, né seguita da necessario trattamento di riabilitazione.
Il fatto.
Un paziente aveva convenuto in giudizio la struttura medica per chiedere il risarcimento dei danni asseritamente sofferti in conseguenza di un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra, il quale, pur avvenuto correttamente, si era rivelato del tutto inutile. Tribunale e Corte di appello rigettavano la domanda. La paziente ricorreva in Cassazione.
La decisione.
L’esecuzione di un intervento avvenuto correttamente, allorquando non determini un peggioramento dello stato di salute, ma si riveli inutile, incidendo sulla sfera personale del paziente, è foriero di danni, soprattutto laddove la prestazione sanitaria, nel suo complesso, non sia adeguata alle condizioni del paziente, in quanto non preceduta da un idoneo trattamento preparatorio, né seguita da un necessario trattamento di riabilitazione.
La condotta di inadempimento ravvisabile in questi due comportamenti omissivi determina un c.d. danno “evento”, rappresentato dall’essersi verificata un’ingerenza nella sfera psico-fisica ingiustificata e non giustificata neppure da rilascio di consenso informato all’intervento.
Ne scaturisce anche un danno “conseguenza” che si identifica: a) nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell’intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria; b) nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento.
Il Supremo Collegio detta il principio: «in tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione. Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento».
Avv. Carmine Lattarulo
Risarcibili i danni da intervento ben eseguito, ma inutile
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