Corte di Cassazione Sezione III 26 maggio 2014 n. 11698. La Cassazione ha stabilito che al terzo trasportato deceduto in occasione della gara automobilistica vietata, si deve attribuire un concorso di colpa al 50 per cento in quanto, con la sua volontaria scelta di partecipare ad una gara di velocità, al fianco del conducente, pone in essere uno dei presupposti causali per il verificarsi dell’incidente in cui lui stesso rimase ucciso, non potendogli essere sfuggito il rischio a cui si sottoponeva, in relazione al quale poteva ritenersi o che l’avesse preventivamente accettato, o quanto meno che non l’avesse debitamente evitato pur essendone consapevole. Tale concorso rileva maggiormente laddove si consideri che defunto trasportato avesse concordato con gli altri partecipanti le regole di ingaggio e quindi, posto a fianco del conducente, aveva agito come navigatore o secondo pilota, come nella gare di rally. Perfettamente in linea con il presente arresto è la sentenza del 30 giugno 2005 con cui la Corte di Giustizia, rispondendo a una domanda di interpretazione pregiudiziale della legislazione comunitaria sollevata dalla Corte suprema finlandese, ha in sintesi affermato che l’obiettivo delle direttive comunitarie in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli è quello di consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato dal veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti, e pertanto che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile. Ciò si verificherebbe, segnatamente, se una normativa nazionale, in base a criteri generali e astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno. Solo al verificarsi di circostanze eccezionali, in base ad una valutazione caso per caso, l’entità del risarcimento della vittima potrebbe essere limitata. La Corte puntualizza che la valutazione della sussistenza di tali circostanze e del carattere di proporzionalità del limite al risarcimento spetta al giudice nazionale. Infatti, ciascuno deve essere chiamato a rispondere dalla parte di danno che ha concorso a provocare, anche laddove ci siano dei sistemi di allocazione della responsabilità (come in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica) non si pone in contrasto, ma al contrario va di pari passo con l’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia.
Carmine Lattarulo